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ACE 2017. Aiuto alla crescita economica, la nuova disciplina apre alle annualità 2016 e 2017

Dopo le modifiche introdotte dal Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF) del 3 agosto, l’Agenzia delle Entrate ha fornito altri chiarimenti circa l’ACE – Agevolazione alla Crescita Economica.

Con la Circolare n. 26, l’Agenzia delle Entrate chiarisce due punti importanti: l’ambito temporale della nuova disciplina antielusiva prevista dal MEF e, in virtù della proroga dei termini di presentazione delle dichiarazioni stabilita dal Decreto del Presidente del Consiglio del 26 luglio 2017, illustra come presentare le istanze di interpello probatorio.

Il decreto MEF del 3 agosto 2017 aveva reso operativa la revisione della disciplina dell’agevolazione ACE, l’Agenzia dell’entrate attraverso la predetta circolare fa luce sulla materia.

Fra le regole della disciplina relativa all’aiuto alla crescita economica, il Decreto ACE è intervenuto in tema di composizione e struttura di bilancio per i soggetti diversi da coloro che applicano i principi contabili internazionali IAS/IFRS.
In più, dopo le novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2017, l’ACE ha previsto che per i soggetti persone fisiche, le società in nome collettivo e in accomandita semplice in regime di contabilità ordinaria, rileva, come incremento del capitale proprio, la differenza positiva tra il patrimonio netto al 31 dicembre 2015 e quello al 31 dicembre 2010.

DECORRENZA DELLA NUOVA DISCIPLINA ANTIELUSIVA
Le norme della disciplina antielusiva speciale trovano applicazione a partire dal periodo d’imposta 2018. L’Agenzia delle Entrate, per l’arco temporale che va dal periodo d’imposta 2011 al periodo d’imposta 2017, chiarisce che:

  • per le annualità fino al 2015 (per le quali, per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, le dichiarazioni sono state ragionevolmente presentate) è preclusa la possibilità di presentare dichiarazioni integrative finalizzate ad anticipare la fruizione delle novità introdotte dall’ultimo intervento normativo;
  • per le annualità 2016 e 2017 (per le quali, per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, i termini di presentazione delle relative dichiarazioni sono ancora aperti) i contribuenti possono invece fruire anticipatamente in dichiarazione delle novità normative, applicando “integralmente” il nuovo regime.

ISTANZA DI INTERPELLO E PROROGA DELLE DICHIARAZIONI. FINO AL 31 OTTOBRE 2017.
L’Agenzia, a seguito del prolungamento del termine delle dichiarazioni, fissato al 31 ottobre 2017, fa chiarezza circa i termini per la presentazione delle istanze di interpello probatorio.
In considerazione della proroga prevista dal DPCM del 26 luglio 2017:
“tutte le istanze di interpello relative al periodo d’imposta 2016, ivi incluse quelle di tipo probatorio relative alla agevolazione ACE, vanno considerate ammissibili se presentate dai contribuenti entro il termine prorogato con l’art. 1, c. 1, lettera b) del DPCM 26 luglio 2017.”